Danno subito da un partecipante ad un viaggio organizzato

In prossimità delle vacanze estive può essere utile analizzare un caso di danni subiti da un minore durante un viaggio organizzato e dei profili di responsabilità dell’organizzatore.

Nel caso di specie durante un’escursione nel corso di un viaggio di gruppo organizzato, un minore sciando si procurava la frattura del cranio cadendo. I genitori agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno sia dall’organizzazione del viaggio e sia dal genitore che durante l’escursione sciistica avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza dei ragazzi.

È bene sapere che nonostante il Tribunale adito e la Corte d’Appello abbiano respinto la richiesta di risarcimento dei danni la Corte di Cassazione ha invece accolto la richiesta.

Infatti nelle sentenze di rigetto della richiesta risarcitoria si sottolineava come l’organizzazione e gli accompagnatori non avessero assunto espressamente alcun obbligo di vigilanza sui minori, senza però tenere conto della disciplina del contratto di viaggio delineata nella legge n. 1084 del 1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. in particolare non è stato considerato il disposto dell’art.3 della Convenzione che impone all’organizzatore del viaggio di tutelare i diritti e gli interessi del viaggiatore secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. Ai sensi dell’art. 13, inoltre, l’organizzatore è chiamato a rispondere di ogni pregiudizio che il viaggiatore abbia a subire a causa dell’inadempimento totale o parziale degli obblighi di organizzazione su di lui gravanti, salvo che provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Tra i diritti cui tale normativa accorda tutela non può non rientrare il diritto all’integrità fisica. E non potrebbe certo dirsi adeguatamente protetto tale diritto se una comitiva di minorenni fosse abbandonata a sé stessa, accompagnata da adulti sottratti a qualsivoglia obbligo di controllo o di vigilanza. Non può essere questo ciò che si chiede ad un organizzatore di viaggi diligente. È quindi evidente che l’organizzazione di viaggi in questione per ottemperare al dovere di diligenza su di lei gravante avrebbe dovuto preordinare un adeguato servizio di sorveglianza affidato ad un congruo numero di accompagnatori anche la fine di scongiurare iniziative estemporanee e rischiose di taluno dei partecipanti tutt’altro che imprevedibili data la giovane età.

Accanto alla responsabilità da inadempimento gravante sull’organizzazione non è esclusa la configurabilità personale in capo all’accompagnatore che ha però natura extracontrattuale non avendo egli assunto alcun obbligo diretto nei confronti dei minori accompagnati.

Da ciò si può dedurre la massima: del danno che il minore si sia procurato, pur con un comportamento gravemente imprudente, durante una vacanza organizzata per un gruppo di ragazzi, è chiamato a rispondere l’organizzatore del viaggio qualora non provi di aver apprestato un apparato organizzativo idoneo a tutelare i diritti e gli interessi dei partecipanti e, in particolare, un adeguato servizio di sorveglianza, affidato ad un congruo numero diaccompagnatori.

 


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