La procedura per ottenere il risarcimento del danno
Nel caso in cui si sia coinvolti in un sinistro stradale
Denuncia di sinistro
1)i informare la propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro". scopo 2)Utilizzare il modello fornito dalle compagnie assicuratrici altrimenti si può compilare la denuncia di proprio pugno ricordandosi di indicare tutti i dati relativi alle persone coinvolte, ai veicoli ed alle relative assicurazioni nonché il luogo, la data e la dinamica del sinistro.
A tale scopo può anche essere utilizzato il modulo per la constatazione amichevole.
E' necessario farsi rilasciare copia della predetta denuncia da allegare alla richiesta di risarcimento rivolta all'assicurazione del danneggiante.
Richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento, rivolta alla assicurazione del danneggiante, deve essere effettuata a mezzo Raccomandata A/R ed indirizzata all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del domicilio del danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- targa dei veicoli
- compagnia assicuratrice, agenzia, numero di polizza. E' utile sapere che, essendo in possesso della sola targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA.
- luogo e data del sinistro
- dinamica dell'incidente
- descrizione sommaria di danni subiti dai veicoli
- indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore (di ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili per essere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
- segnalazione di eventuali danni fisici
- indicazione dei testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (Vigili Urbani, Carabinieri ….); in questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia disponibile il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente, può avvenire dopo 30/60 gg. se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 90/120 se ci sono feriti. Nell'ipotesi che ci siano stati feriti gravi o morti o che sia stata presentata una querela da una delle parti, si apre automaticamente un procedimento penale. In questo caso il rilascio del verbale è subordinato al nulla osta del magistrato che si occupa del caso.
La trattativa con l'assicurazione
Istruita la pratica inizia la trattativa con l'assicurazione. L'esito vantaggioso per il danneggiato è subordinato ad una corretta applicazione delle regole sommariamente indicate, ed è certamente favorita se l'interlocutore del liquidatore è un professionista specializzato.
Risposta dall'assicurazione
Sulla base dei dati forniti dal danneggiato, delle perizie sui veicoli, della documentazione medica, delle prove fornite, il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula la proposta al danneggiato.
Nel caso in cui quest'ultimo accetta l'offerta, l'assicuratore deve corrispondere la somma indicata (con assegno o vaglia postale) entro 15 giorni dall'accettazione.
Al contrario, se il danneggiato non ritiene sufficiente la cifra proposta può astenersi dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio dalla comunicazione dell'offerta, infatti, comincia a decorrere un nuovo termine di 15 giorni entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la somma indicata al danneggiato che potrà trattenerla unicamente a titolo di acconto sulle maggiori somme che ritiene di dover aver percepire a titolo di risarcimento.
Eventuale fase contenziosa
Se l'assicurazione ritiene di non dover risarcire o offra una cifra ritenuta inadeguata, si rende necessario aprire una fase contenziosa. Il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire.
Nell'eventualità di danni di entità superiore bisogna invece rivolgersi al Tribunale ordinario. In entrambi i casi il danneggiato può convenire in giudizio tanto il responsabile della causazione del sinistro che il suo assicuratore, avendo azione diretta anche nei confronti di quest'ultimo. |