L'uso privato di Internet in ufficio
Il 35% degli italiani si collega ad Internet in orario d’ufficio per scopi personali. Il 62% delle aziende USA lamenta che i propri dipendenti visitino sistematicamente siti non ammessi dalla policy aziendale e soprattutto pornografici, sempre durante l’orario di lavoro.
Non c'è dubbio che il web ha cambiato il nostro modo di lavorare. Ci ha messo in connessione istantanea con il mondo, ha cancellato un sacco di cartacce che circolavano in azienda, consentendo l’immediatezza, la democratizzazione e la trasversalità dell’informazione aziendale. Siamo tutti consapevoli di come le nuove tecnologie abbiano prodotto un profondo mutamento nelle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione di lavoro del dipendente.
Ma se prima di Internet il grande nemico della produttività impiegatizia erano il telefono o i videogiochi, adesso, è la navigazione nello spazio virtuale, che dà accesso, oltre che alle informazione anche a tutta una serie di forme di intrattenimento sia ludiche che erotiche e hard. E in questo senso ha fatto nascere problemi a cui le direzioni del personale non erano preparati e ha originato situazioni delicate non previste dai regolamenti disciplinari.
L'argomento rientra sia nell’ambito di applicazione del critico art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che detta il divieto di sorvegliare a distanza l'attività del lavoratore, che nelle normative a tutela della privacy e quindi l'indebita ingerenza del datore di lavoro nella sfera personale del dipendente.
L’unica via di intervento che resta al datore di lavoro per evitare sia l'uso dello strumento per fini personali che per attività illecite sembra a questo punto quella che si fonda sul secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Essendo innegabile che la connessione ad Internet ed il relativo accesso sono entrambi richiesti da irrinunciabili esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, tale norma subordina il potere di controllo del datore di lavoro ad una procedura particolare ma necessaria:
- accordo con le r.s.u.
- (in mancanza del primo) intervento dell’Ispettorato del Lavoro, su istanza del datore di lavoro.
Quale ulteriore suggerimento, sarebbe opportuno inserire nel codice disciplinare adottato (se già non avviene) il divieto di utilizzare la connessione ad Internet per fini personali elencando i comportamenti vietati e le corrispondenti sanzioni in caso di violazione. Infatti la connessione aziendale ad Internet costituisce pur sempre uno strumento di lavoro che l’imprenditore affida ai dipendenti solo ed esclusivamente al fine di esercitare le mansioni loro affidate; se dunque il lavoratore ha diritto al rispetto della libertà di manifestare il proprio pensiero anche per via telematica, questo certamente non lo legittima a chattare o a saltare da un sito all’altro durante l’orario di lavoro, invece di prestare l’attività lavorativa per cui è retribuito.
Sul lavoro l'email è riservata?
Sulla riservatezza dell'email personale sul luogo di lavoro c'è ancora grande incertezza e la normativa non aiuta. Con alcuni accorgimenti, però, impresa e dipendenti possono andare d'accordo.
La questione inerente l'accesso da parte del datore di lavoro alla casella di posta elettronica in uso del dipendente, pone due problematiche di tipo giuridico: l'una riguardante la potenziale violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori - recante il divieto dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza - l'altra connessa alla potenziale violazione della privacy. In merito al primo aspetto, vi sono due correnti di pensiero.
Taluni ritengono che il controllo delle e-mail da parte del datore di lavoro non configuri una condotta lecita in quanto incompatibile con i diritti costituzionali dell'inviolabilità della libertà e della segretezza nonché tenuto conto proprio dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce:
"È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (ai fini del presente articolo, si ritengono inclusi i pc, server e strumenti elettronici mediante cui visualizzare l'attività del dipendente) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna."
La norma individua pertanto due punti cardine: uno è dato dal divieto assoluto ed inderogabile di installazione ed uso di apparecchiature esclusivamente al fine di controllare l'attività dei lavoratori partendo dal presupposto che la vigilanza sul lavoro, pur se necessaria nell'organizzazione produttiva, debba essere contenuta in una dimensione umana e non con la finalità esclusiva di eliminare ogni zona di riservatezza spettante al dipendente (e ricordiamo che se il datore di lavoro legge la posta elettronica del proprio dipendente non rispettando le prerogative poste a tutela dello stesso, può incorrere anche nel reato di violazione della corrispondenza punito con la reclusione sino ad un anno!!!); l'altro punto concerne la "flessibilità" del divieto qualora vi sia un interesse superiore inerente esigenze di carattere organizzativo e produttivo dell'azienda.
Secondo altra corrente, invece, è legittima la lettura da parte del datore di lavoro della posta elettronica del dipendente, in quanto il lavoratore negli ambienti di lavoro e durante l'orario, può utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione solo per scopi lavorativi.
Conseguentemente, qualora il contenuto delle e-mail sia di tipo prettamente personale ma redatto ed inviato durante il normale orario di lavoro con l'utilizzo della strumentazione in uso nell'ambiente di lavoro, non può certo ritenersi configurabile un illecito da parte del datore di lavoro, proprio perché si presume che tutta la posta sia esclusivamente relativa a contenuti attinenti l'attività lavorativa.
Le sentenze -
Recentemente, il 10 maggio 2002, con specifica ordinanza il Tribunale di Milano ha stabilito che il datore di lavoro non commette reato se controlla la casella di posta elettronica del dipendente in ferie e ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale promosso su denuncia-querela della parte offesa, nei confronti del legale rappresentante di una società e di un suo collaboratore coinvolti in questa vicenda.
Il reato ipotizzato era quello di violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.). Il giudice ha ritenuto che tale reato non si era concretizzato, in quanto la casella di posta elettronica aziendale costituisce un bene aziendale soggetto al legittimo controllo del datore di lavoro.
In un'altra recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del controllo del tabulato delle telefonate effettuate dal dipendente con il telefono aziendale. In questo caso la questione non era penale ma civile, riguardando la liceità della prova acquisita a seguito di particolari controlli dell'attività del lavoratore.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, ha stabilito che "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 l. n. 300 citata, e' necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd.controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate".
Come risolvere?
Sarebbe peraltro il dipendente ad incorrere in un reato, in quanto la sua "distrazione" per inviare e ricevere posta elettronica personale, può configurare un cosiddetto "furto tempo macchina", ovvero un furto da parte del dipendente del tempo che dovrebbe destinare allo svolgimento dell'attività per la quale è stato assunto.
In materia poi di violazione della privacy, è opinabile ritenere le notizie inviate e ricevute mediante casella di posta elettronica aziendale, prettamente personali, e quindi tutelabili
Di parere contrario sembrerebbe essere il Garante della Privacy, che sino ad oggi si è espresso a favore del diritto del dipendente alla riservatezza in materia di messaggi personali anche se inviati con posta elettronica aziendale, salvo l'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia informato il dipendente dell'eventualità di dover controllare la casella in suo uso (pur sempre e solo per motivi di ordine aziendale).
La soluzione a questo "rompicapo" giuridico - spesso ricorrente nelle aziende italiane - può derivare pertanto solo dall'adozione da parte del datore di lavoro, del regolamento aziendale interno che indichi espressamente la destinazione della casella di posta elettronica ad un uso esclusivamente di tipo lavorativo, precisando eventualmente ipotesi tassative di utilizzo della posta elettronica per motivi extra lavorativi.
- Il telefono -
Già ancora prima della grande diffusione dell'ICT nelle aziende il problema si poneva specialmente per l'uso del telefono. L'unico riferimento normativo e' rappresentato dall'art. 10 n. 5, Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 31 marzo 1994, che recita: "Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente d'ufficio, il dipendente non utilizza le linee dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile".
- Le Pronunce -
Tale disposizione non può da sola regolamentare una materia così delicata. E difatti le pronunce giurisprudenziali che si sono avute, specie riguardo alla Pubblica Amministrazione, sono state poche e contraddittorie.
Basti pensare alla sentenza della Cassazione - IV Penale 18 gennaio 2001, n. 353 che condanna il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che utilizzi in maniera non occasionale il telefono del proprio ufficio per fini personali. Il reato è quello di peculato, nella fattispecie il cosiddetto peculato d'uso ex art. 314 comma 2 c.p. Altro riferimento è la sentenza, sempre della Corte di Cassazione - VI Penale del 5 marzo 2001 n. 9277 che, analizzando la fattispecie dell'utilizzo a fini personali dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione da parte di un dipendente, ritiene che il fatto lesivo si sostanzi non nell'uso dell'apparecchio telefonico bensì nell'appropriazione delle energie occorrenti per le conversazioni telefoniche. Con la conseguenza che l'ipotesi delittuosa e' inquadrabile astrattamente nel " peculato-ordinario" (art. 314 comma 1 cod. pen.), visto che le energie utilizzate non sono "immediatamente restituibili dopo l'uso" (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato).
Tuttavia sono ammesse eccezioni - regolamentate dal Decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 31 marzo 1994 - in cui il pubblico dipendente e' autorizzato a usare il telefono dell'ufficio per comunicazioni private al fine di evitare l'abbandono del servizio per necessità.
Appare evidente, quindi, l'atteggiamento piuttosto tollerante della giurisprudenza nei confronti del dipendente pubblico, che non puo' non riflettersi anche nel settore privato.